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Servizio di Supporto Fiscale per gli Italiani in Nuova Zelanda

10/12/2018

 
Foto
​Cari connazionali,
 
A seguito dell'apertura dello Sportello INAS per la Nuova Zelanda, attivo dal 1-9-2017 e gestito a titolo volontario dal sig. Roberto Di Denia, il ComItEs Wellington ha esplorato la possibilità di aggiungere anche un servizio di supporto fiscale per gli italiani in Nuova Zelanda.
 
Siamo quindi lieti di annunciarvi che la Nuova Zelanda rientrerà nell’accordo sottoscritto di recente tra INAS e CAF (Centro Assistenza Fiscale della CISL), che prevede l’erogazione di servizi a favore di persone residenti all’estero per quanto riguarda tre fattispecie di prestazioni:
 
- Dichiarazione di Successione - Dichiarazione effettuata da parte degli eredi residenti all’estero (in particolare dei superstiti che si rivolgono all’INAS per la richiesta di prestazioni pensionistiche quali ad esempio la reversibilità)degli italiani deceduti sia in Italia che all’estero, e che possedevano beni immobili o altri redditi in Italia, per i quali sia necessario presentare una dichiarazione di successione.
 
- Elaborazione/calcolo IMU-TASI- la TASI è un tributo che va versato al Comune in cui è ubicato l’immobile e che viene utilizzato dal comune per garantire i cosiddetti «servizi indivisibili» (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, verde pubblico, anagrafe ecc.). L’IMU, Imposta Municipale Unica, è un tributo che ha assorbito Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati e che si pagano su determinati tipi di immobili.
 
- Dichiarazione dei Redditi (con Modello Redditi, ex Unico) - Si tratta di uno dei documenti attraverso cui il cittadino/contribuente comunica al Fisco il proprio reddito ed effettua il versamento delle imposte dovute (l’altro è il 730). Per coloro che sono Residenti all’estero nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione, è necessario sempre presentare il Modello Redditi.
 
L’accordo prevede la cooperazione tra gli operatori delle sedi dell’INAS all’Estero (Il Punto Inas in Nuova Zelanda fa riferimento direttamente alla sede di Melbourne),l’INAS Nazionale e il CAF Nazionale per lo scambio di informazioni e l’inoltro della documentazione necessaria a quest’ultimo per le dichiarazioni e le elaborazioni suindicate, inclusi i pagamenti che il cittadino deve eseguire.
Dettagli del modus operandi tra il cittadino, lo sportello Inas ed il CAF sono presentati in questo power point.
 
Facciamo presente che mentre il servizio svolto dal patronato INAS a questo riguardo rimane gratuito, l'assistenza per servizi CAF sopracitati è a pagamento: l’utente verrà informato della spesa in anticipo e, se tale spesa è accettata, l’utente riceverà la relativa fattura dal CAF.
 
Ringraziamo il Dr. Ciro Fiorini, Responsabile Nazionale INAS Australia, per tutte le informazioni ricevute. 
 
Assistenza legale in emergenze mediche.
Per quanto riguarda problemi legali derivanti da contestate emergenze mediche in Italia, non esiste niente di formale, ma le persone interessate possono sempre rivolgersi all’INAS (sia in Italia che in Nuova Zelanda) che consiglierà, caso per caso.
 
Sportello INAS per la Nuova Zelanda
Gli interessati possono inviare domande o richieste di informazioni all’indirizzo email pensioninz@gmail.com (attualmente gestito in Nuova Zelanda dal sig. Roberto Di Denia), oppure telefonare al numero: 021 256 1891 (martedì 17-19, mercoledì 9-12).

Notizie utili per i lavoratori all'estero su agevolazioni fiscali e AIRE

23/12/2017

 
Pubblichiamo un altro articolo che può fornire chiarimenti per coloro che attualmente lavorano all'estero.  L' articolo originale e' reperibile su http://marcofedi.it​

ROMA 30 NOVEMBRE 2017
FEDI (PD): LAVORATORI RIMPATRIATI, AGEVOLAZIONI FISCALI E VINCOLO DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE
 
Domanda: per avere diritto alle agevolazioni fiscali stabilite dalla normativa in vigore a favore dei lavoratori (o laureati) italiani rimpatriati e previste dall’articolo 44 del Dl 78/2010 e dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 è necessario essere stati iscritti all’AIRE ed essersi cancellati conseguentemente dall’anagrafe della popolazione residente in Italia?
La risposta è affermativa; lo stabiliscono la legge in vigore e le numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Ricapitoliamo. L’art. 44 del DL n. 78/2010 (e successive modifiche) dispone che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia  il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.  L'agevolazione trova applicazione nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, a condizione che il soggetto mantenga la residenza fiscale in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ci spiega nella sua recente Risoluzione n. 146/E che in considerazione della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in questione, così come non può essere ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall'estero.
Giova ricordare tuttavia che fa eccezione il regime della legge n. 238 del 2010, in via di esaurimento in quanto applicabile ai soli lavoratori rientrati entro il 31 dicembre 2015 e in vigore comunque fino a dicembre 2017; infatti tale legge, a differenza dell'art. 44 del DL n. 78 del 2010, non rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali (cioè alla residenza fiscale ex art. 2 del TUIR), ed era stato a suo tempo precisato che la mancata iscrizione all'Aire non determinava in questo caso l'esclusione dal beneficio previsto per i lavoratori rientrati in Italia.  Diversamente, identica interpretazione non può essere ammessa per coloro che chiedono di beneficiare dell'agevolazione prevista all'art. 44 del DL n. 78 del 2010 (docenti e ricercatori), in quanto tale norma fa espresso riferimento all'acquisizione della residenza fiscale; pertanto, è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni previste dall'art. 2 del TUIR per essere considerato residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato anche se trasferitosi all’estero e perciò escluso dalle agevolazioni. 
Ricordiamo che il citato articolo 2 del TUIR, al comma 2, considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni l’anno (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per sintetizzare: docenti e ricercatori per aver diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi rientra in Italia devono essere stati iscritti all’AIRE prima del rientro.
Lo stesso ragionamento (e relative condizioni: cioè l’iscrizione all’AIRE) vale per tutti i lavoratori i quali si avvalgono delle agevolazioni previste dall’art. 16 del Dlgs 147/2015 e cioè per i cosiddetti “impatriati” o “controesodati”.
Infatti – ci ricorda l’Agenzia delle Entrate - anche il nuovo regime speciale per lavoratori “impatriati” richiede, fra gli altri requisiti, l'acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR e trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) ed assimilati (art. 50 del TUIR) e di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR) prodotti nel territorio dello Stato, i quali concorrono – grazie alle agevolazioni previste - alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nella misura del 50 per cento. Si sottolinea che anche il nuovo regime speciale per lavoratori “impatriati” richiede, fra gli altri requisiti, l'acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR nel senso che tale residenza era precedentemente fatta valere all’estero.
La durata dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 è di cinque periodi d'imposta, con inizio da quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia, che deve essere mantenuta per un minimo di due anni, pena la decadenza dal beneficio sin dall'inizio con applicazione di sanzioni ed interessi. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 individua sotto il titolo lavoratori “impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa e che sono stati elencati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del maggio 2017.
Si ribadisce quindi (secondo l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 146/E del 29/11/2017 e Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017) che anche per quanto riguarda questa tipologia di lavoratori, il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato dal registro dell’anagrafe della popolazione residente in Italia non può essere ammesso alle agevolazioni fiscali in questione aventi finalità attrattiva di lavoratori dall'estero. Ciò perché come l’articolo 44 del Dl 78/2010 anche l’articolo 16 del Dlgs 147/2015, rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali – articolo 2 del Tuir – ai sensi del quale è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni ivi previste per essere considerato residente nel territorio dello Stato ai fini fiscali e non all’estero, mentre invece le agevolazioni sono concesse solo nel caso in cui si trasferisce la residenza fiscale dall’estero in Italia.
 
 
 
 


Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e notizie TARI

26/11/2017

 
Condividiamo due interessanti articoli del Deputato per la nostra circoscrizione Marco Fedi, uno sul nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), e uno sulla Tassa dei rifiuti (Tari). 

FEDI (PD): SPID ANCHE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO: PRIMI SEGNALI POSITIVI, MA ANCORA LONTANI DA UNA VERA SOLUZIONE
ROMA, 17 NOVEMBRE 2017, pubblicato da http://marcofedi.it​

Nei mesi scorsi avevo più volte interrogato il Governo sulla possibilità di registrazione per i residenti all’estero al nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Il MAECI e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) segnalano in questi giorni alcuni significativi passi avanti sulle procedure per accedere dall’estero alla pubblica amministrazione italiana, anche se non tutti i problemi sono stati effettivamente superati.

SPID, il nuovo sistema di accesso alla pubblica amministrazione, permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online pubblici e privati ed è particolarmente importante, proprio per chi vive fuori dai confini nazionali, poter avere un rapporto diretto con la pubblica amministrazione.

È assolutamente vero che tra le domande frequenti nel sito dell’Agenzia per l’Italia digitale, alla domanda “Può avere SPID anche un cittadino italiano residente all’estero?” appare una risposta che, confermando questa possibilità di iscrizione, sostituisce alla tessera sanitaria – che ricordo non viene normalmente rilasciata a residenti all’estero – il codice fiscale. Tuttavia, i soggetti qualificati al rilascio del codice SPID, gli “identity providers”, non hanno ancora aggiornato i propri siti. Non solo: molti cittadini residenti all’estero hanno un tesserino fiscale che non riporta sul retro il “numero di identificazione tessera” e pertanto saranno costretti a chiedere all’Agenzia delle Entrate, attraverso i Consolati, il rilascio di un nuovo tesserino fiscale.

In sostanza, siamo ancora lontani da una vera semplificazione per i cittadini italiani residenti all’estero. Così come risultano ancora presenti delle problematicità per la registrazione degli operatori di Patronato per ottenere lo SPID.

Credo sia indispensabile accelerare questa fase “decisionale” rispetto alla documentazione utile al fine della registrazione, garantendo che i soggetti certificatori si adeguino in tempi rapidi, oltre a prevedere l’accesso anche ad altri soggetti delle pubbliche amministrazioni particolarmente importanti per i residenti all’estero, ad esempio in tema di patenti di guida ed accesso alle agenzie del demanio.
Link: 
http://marcofedi.it/spid-fedi-residenti-allestero-primi-segnali-positivi-ancora-lontani-vera-soluzione/​
FINE


Il Comites Wellington s’informerà presso l’ambasciata come ottenere il nuovo tesserino fiscale per i cittadini italiani muniti di vecchi tesserini senza numero di identificazine, nel frattempo potrete trovare ulteriori informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale cliccando qui: https://www.spidstart.it/#aboutus


TARI – FEDI: ANCHE GLI ITALIANI ALL’ESTERO POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO PER EVENTUALI ERRORI DEI COMUNI
 ROMA, 23 NOVEMBRE 2017, pubblicato da 
http://marcofedi.it​
È di questi giorni la polemica relativa al fatto che numerosi comuni italiani hanno effettuato un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) ed è stato chiarito che il contribuente, anche se residente all’estero, può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.
È possibile che molti italiani residenti all’estero e proprietari di immobili in Italia possano essere interessati al rimborso per il semplice fatto che la TARI deve essere pagata da tutti i cittadini italiani residenti all’estero i quali siano proprietari di immobili in Italia, o per un terzo della tassa (i pensionati titolari di pensione estera o in convenzione) o per l’intera misura (tutti gli altri) – va ricordato tuttavia che i comuni possono applicare autonomamente riduzioni tariffarie o esenzioni, riservate alle abitazioni occupate da italiani residenti o domiciliati all’estero per un periodo di tempo superiore ai sei mesi all’anno  e che quindi in questo caso molti italiani residenti all’estero non hanno dovuto pagare la TARI o l’hanno pagata in misura ridotta.
Per quanto riguarda gli errori di calcolo per la TARI, la problematica prende spunto da una interrogazione parlamentare nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale. Quindi, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni – informa il Dipartimento delle Finanze in una sua recente Circolare del 20 novembre 2017, Prot. N. 41836/2017 – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’.
Nella circolare viene richiamata la normativa di riferimento, ovvero l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che rimanda al DPR n. 158 del 27 aprile 1999 per quanto riguarda il calcolo della tariffa da parte del Comune. Stabilito che la TARI si divide in quota fissa e quota variabile, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Infatti per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto – secondo il Dipartimento delle Finanze – computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Qualora quindi il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.
Il Dipartimento delle Finanze fornisce un esempio sul corretto calcolo della quota variabile della Tari per chiarire chi può richiedere il rimborso della tassa rifiuti a seguito dei calcoli errati da parte dei comuni.
L’esempio mette a confronto due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.
L’esempio evidenzia l’errore di calcolo che, in molti comuni a partire dal 2014, ha portato a raddoppiare la Tari dovuta nel caso di possesso o detenzione di una o più pertinenze. L’errore riguarda l’applicazione errata della quota variabile sia sulla superficie dell’abitazione che sulle pertinenze.
Con questo metodo, nuclei familiari con stessi componenti e con immobili della stessa superficie si sono trovati a pagare importi differenti.
Ripetiamo che qualora i contribuenti dovessero riscontrare errori nel calcolo della quota variabile della Tari da parte del comune o del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, sarà possibile presentare domanda di rimborso per gli anni a partire dal 2014.
La richiesta di rimborso della quota variabile Tari dovrà essere compilata e inviata al Comune indicando: dati necessari per identificare il contribuente; importo versato; importo per il quale si richiede il rimborso; dati identificativi della pertinenza che è stata erroneamente computata nel calcolo della Tari.
Ovviamente data la complessità della materia e la realistica circostanza di poter ottenere un rimborso sulle eventuali tasse pagate, si consiglia i cittadini italiani residenti all’estero i quali hanno pagato dal 2014 la TARI sull’immobile posseduto in Italia, di rivolgersi ad esperti fiscali, al fine di verificare l’eventuale errore del comune di riferimento e il diritto al rimborso e di leggere in ogni caso con attenzione la Circolare succitata del Dipartimento delle Finanze dove si spiega in maniera dettagliata e con chiari esempi come possono essersi sbagliati i comuni nell’applicare la TARI e quando si può (o non si può) procedere all’istanza di rimborso.
Link http://marcofedi.it/tari-fedi-anche-gli-italiani-allestero-possono-chiedere-rimborso-eventuali-errori-dei-comuni/
FINE

IMU per residenti all'estero - Lettera aperta ai presidenti Comites nel mondo

10/9/2015

 
La recente modifica legislativa, intervenuta con la Legge 80/2014, ha introdotto  agevolazioni in materia di pagamento dell’IMU nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero e proprietari di un immobile in Italia. In virtù di detta disposizione a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Dal 2015, quindi, la normativa prevede una (irragionevole?) disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sulla sola base che essi siano o meno titolari di una pensione elargita dal paese di residenza.

Qui potete scaricare la lettera aperta, scritta con il prezioso contributo di Viviana Zanetti. La lettera è stata ripresa qui nel sito AISE (Associazione Italiana Stampa Estera).

Clicca su 'Leggi altro' per leggere il testo della lettera.

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