Cari connazionali,
A seguito dell'apertura dello Sportello INAS per la Nuova Zelanda, attivo dal 1-9-2017 e gestito a titolo volontario dal sig. Roberto Di Denia, il ComItEs Wellington ha esplorato la possibilità di aggiungere anche un servizio di supporto fiscale per gli italiani in Nuova Zelanda. Siamo quindi lieti di annunciarvi che la Nuova Zelanda rientrerà nell’accordo sottoscritto di recente tra INAS e CAF (Centro Assistenza Fiscale della CISL), che prevede l’erogazione di servizi a favore di persone residenti all’estero per quanto riguarda tre fattispecie di prestazioni: - Dichiarazione di Successione - Dichiarazione effettuata da parte degli eredi residenti all’estero (in particolare dei superstiti che si rivolgono all’INAS per la richiesta di prestazioni pensionistiche quali ad esempio la reversibilità)degli italiani deceduti sia in Italia che all’estero, e che possedevano beni immobili o altri redditi in Italia, per i quali sia necessario presentare una dichiarazione di successione. - Elaborazione/calcolo IMU-TASI- la TASI è un tributo che va versato al Comune in cui è ubicato l’immobile e che viene utilizzato dal comune per garantire i cosiddetti «servizi indivisibili» (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, verde pubblico, anagrafe ecc.). L’IMU, Imposta Municipale Unica, è un tributo che ha assorbito Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati e che si pagano su determinati tipi di immobili. - Dichiarazione dei Redditi (con Modello Redditi, ex Unico) - Si tratta di uno dei documenti attraverso cui il cittadino/contribuente comunica al Fisco il proprio reddito ed effettua il versamento delle imposte dovute (l’altro è il 730). Per coloro che sono Residenti all’estero nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione, è necessario sempre presentare il Modello Redditi. L’accordo prevede la cooperazione tra gli operatori delle sedi dell’INAS all’Estero (Il Punto Inas in Nuova Zelanda fa riferimento direttamente alla sede di Melbourne),l’INAS Nazionale e il CAF Nazionale per lo scambio di informazioni e l’inoltro della documentazione necessaria a quest’ultimo per le dichiarazioni e le elaborazioni suindicate, inclusi i pagamenti che il cittadino deve eseguire. Dettagli del modus operandi tra il cittadino, lo sportello Inas ed il CAF sono presentati in questo power point. Facciamo presente che mentre il servizio svolto dal patronato INAS a questo riguardo rimane gratuito, l'assistenza per servizi CAF sopracitati è a pagamento: l’utente verrà informato della spesa in anticipo e, se tale spesa è accettata, l’utente riceverà la relativa fattura dal CAF. Ringraziamo il Dr. Ciro Fiorini, Responsabile Nazionale INAS Australia, per tutte le informazioni ricevute. Assistenza legale in emergenze mediche. Per quanto riguarda problemi legali derivanti da contestate emergenze mediche in Italia, non esiste niente di formale, ma le persone interessate possono sempre rivolgersi all’INAS (sia in Italia che in Nuova Zelanda) che consiglierà, caso per caso. Sportello INAS per la Nuova Zelanda Gli interessati possono inviare domande o richieste di informazioni all’indirizzo email pensioninz@gmail.com (attualmente gestito in Nuova Zelanda dal sig. Roberto Di Denia), oppure telefonare al numero: 021 256 1891 (martedì 17-19, mercoledì 9-12). Pubblichiamo un altro articolo che può fornire chiarimenti per coloro che attualmente lavorano all'estero. L' articolo originale e' reperibile su http://marcofedi.it
ROMA 30 NOVEMBRE 2017 FEDI (PD): LAVORATORI RIMPATRIATI, AGEVOLAZIONI FISCALI E VINCOLO DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE Domanda: per avere diritto alle agevolazioni fiscali stabilite dalla normativa in vigore a favore dei lavoratori (o laureati) italiani rimpatriati e previste dall’articolo 44 del Dl 78/2010 e dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 è necessario essere stati iscritti all’AIRE ed essersi cancellati conseguentemente dall’anagrafe della popolazione residente in Italia? La risposta è affermativa; lo stabiliscono la legge in vigore e le numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate. Ricapitoliamo. L’art. 44 del DL n. 78/2010 (e successive modifiche) dispone che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L'agevolazione trova applicazione nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, a condizione che il soggetto mantenga la residenza fiscale in Italia. L’Agenzia delle Entrate ci spiega nella sua recente Risoluzione n. 146/E che in considerazione della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in questione, così come non può essere ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall'estero. Giova ricordare tuttavia che fa eccezione il regime della legge n. 238 del 2010, in via di esaurimento in quanto applicabile ai soli lavoratori rientrati entro il 31 dicembre 2015 e in vigore comunque fino a dicembre 2017; infatti tale legge, a differenza dell'art. 44 del DL n. 78 del 2010, non rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali (cioè alla residenza fiscale ex art. 2 del TUIR), ed era stato a suo tempo precisato che la mancata iscrizione all'Aire non determinava in questo caso l'esclusione dal beneficio previsto per i lavoratori rientrati in Italia. Diversamente, identica interpretazione non può essere ammessa per coloro che chiedono di beneficiare dell'agevolazione prevista all'art. 44 del DL n. 78 del 2010 (docenti e ricercatori), in quanto tale norma fa espresso riferimento all'acquisizione della residenza fiscale; pertanto, è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni previste dall'art. 2 del TUIR per essere considerato residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato anche se trasferitosi all’estero e perciò escluso dalle agevolazioni. Ricordiamo che il citato articolo 2 del TUIR, al comma 2, considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni l’anno (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Per sintetizzare: docenti e ricercatori per aver diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi rientra in Italia devono essere stati iscritti all’AIRE prima del rientro. Lo stesso ragionamento (e relative condizioni: cioè l’iscrizione all’AIRE) vale per tutti i lavoratori i quali si avvalgono delle agevolazioni previste dall’art. 16 del Dlgs 147/2015 e cioè per i cosiddetti “impatriati” o “controesodati”. Infatti – ci ricorda l’Agenzia delle Entrate - anche il nuovo regime speciale per lavoratori “impatriati” richiede, fra gli altri requisiti, l'acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR e trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) ed assimilati (art. 50 del TUIR) e di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR) prodotti nel territorio dello Stato, i quali concorrono – grazie alle agevolazioni previste - alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nella misura del 50 per cento. Si sottolinea che anche il nuovo regime speciale per lavoratori “impatriati” richiede, fra gli altri requisiti, l'acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR nel senso che tale residenza era precedentemente fatta valere all’estero. La durata dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 è di cinque periodi d'imposta, con inizio da quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia, che deve essere mantenuta per un minimo di due anni, pena la decadenza dal beneficio sin dall'inizio con applicazione di sanzioni ed interessi. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 individua sotto il titolo lavoratori “impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa e che sono stati elencati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del maggio 2017. Si ribadisce quindi (secondo l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 146/E del 29/11/2017 e Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017) che anche per quanto riguarda questa tipologia di lavoratori, il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato dal registro dell’anagrafe della popolazione residente in Italia non può essere ammesso alle agevolazioni fiscali in questione aventi finalità attrattiva di lavoratori dall'estero. Ciò perché come l’articolo 44 del Dl 78/2010 anche l’articolo 16 del Dlgs 147/2015, rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali – articolo 2 del Tuir – ai sensi del quale è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni ivi previste per essere considerato residente nel territorio dello Stato ai fini fiscali e non all’estero, mentre invece le agevolazioni sono concesse solo nel caso in cui si trasferisce la residenza fiscale dall’estero in Italia. La recente modifica legislativa, intervenuta con la Legge 80/2014, ha introdotto agevolazioni in materia di pagamento dell’IMU nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero e proprietari di un immobile in Italia. In virtù di detta disposizione a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Dal 2015, quindi, la normativa prevede una (irragionevole?) disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sulla sola base che essi siano o meno titolari di una pensione elargita dal paese di residenza. Qui potete scaricare la lettera aperta, scritta con il prezioso contributo di Viviana Zanetti. La lettera è stata ripresa qui nel sito AISE (Associazione Italiana Stampa Estera). Clicca su 'Leggi altro' per leggere il testo della lettera. |
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Giugno 2022
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